Quando e' possibile avvalersi dell'autodichiarazione di appartenenza alla classe G dell'immobile in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica?

L'Autodichiarazione del proprietario è prevista all'art. 9, All. 1, delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (D.M. 26.06.09) per i fabbricati costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo edilizio richiesto prima dell'8.10.2005 e di superfice utile inferiore o uguale a 1000 mq.

In tali casi il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

  • l'edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

L'art. 6, comma 2 quater, D.Lgs n. 192/05 dispone di indicare negli annunci commerciali di vendital'indice di prestazione energetica e non la classe energetica ragion per cui non si ritiene possibile avvalersi dell'autodichiarazione se non limitatamente ai casi sopra espressamente indicati e/o in base alle eventuali prescrizioni legislative regionali.